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Expat: agevolazioni "Prima Casa" ed italiani all'estero

Il nuovo decreto permette, a determinate condizioni, ai soggetti trasferitisi all'estero di accedere al beneficio prima casa
Scritto da Dora Bortoluzzi il . Pubblicato in Notizie.

Pubblichiamo un breve webinar dell’avv. Alessandro Gaglione e del notaio Rita Merone riguardante le novità all'agevolazione "Prima casa" per coloro che si trasferiscono all'estero, introdotte dal Decreto Legge n. 69/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno.

Le nuove disposizioni modificano le condizioni per poter beneficiare di tale agevolazione.

In particolare, l'articolo 2 del decreto interviene sul testo unico delle disposizioni riguardanti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, specificamente nella tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, nota II-bis), comma 1, lettera a). Vengono apportate delle modifiche alle parole che disciplinano l'agevolazione prima casa per chi si trasferisce all'estero per ragioni di lavoro o per cittadini italiani emigrati all'estero e acquistano un immobile in Italia.

In sintesi, le nuove condizioni richiedono che l'acquirente si sia trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. Per usufruire dei nuovi benefici, sarà necessario soddisfare sia la permanenza in Italia di almeno 5 anni, sia l'ubicazione dell'immobile legata alle origini del soggetto o alla sua precedente residenza o attività prima della partenza.

Il Decreto Legge n. 69/2023 dovrà essere convertito in legge, pena decadenza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, quindi entro il 12 agosto 2023.

Ricordiamo che l'agevolazione prima casa, alle condizioni previste dalla normativa, consente di applicare, all'atto di acquisto dell'abitazione, (a seconda che sia o meno imponibile IVA) l'IVA al 4% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse a 200 euro ciascuna, oppure – senza IVA - l'imposta di registro al 2% e le imposte ipotecaria e catastale fisse a 50 euro ciascuna.

In precedenza, la normativa conteneva alcune deroghe per i soggetti trasferiti all'estero. Ad esempio, se l'acquirente si trasferiva all'estero per ragioni di lavoro, poteva beneficiare dell'agevolazione se l'immobile agevolato si trovava nel comune in cui aveva sede o esercitava l'attività il datore di lavoro. Inoltre, i cittadini italiani emigrati all'estero potevano applicare l'agevolazione prima casa senza dover dimostrare la residenza, a patto che l'immobile acquistato fosse destinato a diventare la loro prima casa in Italia.

Con l'entrata in vigore del DL 69/2023 dal 14 giugno, i soggetti trasferiti all'estero per ragioni di lavoro potranno accedere al beneficio prima casa sull'acquisto di un'abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9 solo se soddisfano entrambe le nuove condizioni precedentemente elencate: permanenza in Italia e ubicazione dell'immobile.